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Emendamenti di Caccia Ambiente

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Nell’ambito delle audizioni in commissione ambiente, come da espressa richiesta inoltrata in tal senso, Caccia Ambiente sarà ascoltata per illustrare il proprio pensiero ed esporre il proprio orientamento.
In tal senso illustreremo alla commissione la possibilità di prendere in considerazione, fermo restante le già condivise modifiche, alcuni punti che riteniamo fondamentali per una ulteriore e maggiormente completa ed esauriente normativa.
Gli emendamenti che seguono sono già stati consegnati personalmente al sen.Orsi, dal vice segretario di Caccia Ambiente, sig.Rocco Bellanova, nel corso dell’incontro tenutosi alla chiusa di Chietri ( Alberobello – Bari ) in data 10.7.u.s.
1. all'art. 10 157/92 dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche :
al comma 8 dopo la lett. h ) aggiungere la lett. i) : " nei terreni a colture specializzate che abbiano impianti irrigui, aerei permanenti o che siano coperti da rete fissa antigrandine o da teli di materiale plastico ;
nei fondi recintati da muro o da rete metallica o da altra effettiva recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,20 o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno mt. 1,50 e larghezza di mt. 3" .
I fondi di cui alla lett. i), devono essere rilevati dalle province ed inseriti nel computo relativo al territorio interdetto al'attività venatoria, durante la formulazione dei vari piani faunistici venatori provinciali e regionali, poiché di fatto in tali terreni è preclusa l'attività venatoria, pur non essendo gli stessi ricompresi nel calcolo del territorio interdetto alla caccia .
2.all'art. 14 dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche :
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti :
5 bis "il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
Inoltre, per i cacciatori residenti all'interno degli ambiti territoriali di caccia confinanti con altre regioni, sarà altresì consentita l'attività venatoria all'interno degli stessi atc ".
Tale modifica permetterebbe ai suddetti cacciatori di continuare ad esercitare l'attività venatoria riconoscendosi nel segno delle tradizioni legate al territorio.
In questo modo, inoltre, si eviterebbero una lunga serie di contenziosi che colpiscono i cacciatori che nella maggioranza dei casi, inconsapevolmente, in quanto privi di riferimento ed indicazioni visive delle limitazioni, incorrono in pesanti sanzioni dovute allo sconfinamento.
5 ter " le Regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia, costituiti nel territorio di competenza, ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria, solo per la caccia alla avifauna migratoria, per un numero di venti giornate complessive a livello nazionale, nell'arco di ogni annata venatoria.
3. L’art.10 comma 3 dovrebbe essere il seguente:
”..Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota “massima “dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni….”
L’aggiunta dell’aggettivo “Massima” si rende necessaria per quello che è stato più volte espresso in varie motivazioni di sentenze da parte dei TAR.
I giudici hanno affermato che “…. la quota (dal 20 al 30 per cento) da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui all’art. 10, comma 3, della l. n. 157/1992, non va intesa come quota massima, sicché essa ben può essere superata, atteso l’affievolimento del diritto dei cacciatori rispetto a quello prevalente della salvaguardia della flora e della fauna…”.
In definitiva tutti i parchi istituiti o istituendi, in esubero nella loro estensione, rispetto alla percentuale prevista dall’art.10, non vengono ridotti per la semplice mancanza, nel corpo normativo, del superlativo suddetto.

Ultimo aggiornamento ( Sabato 26 Febbraio 2011 15:04 )  

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