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Campania: Il Partito tutela tutti !

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Spett. Provincia di Caserta

                                                                                    Ufficio Decreti Guardie G. Volontarie - Dott. Ciro COSTAGLIOLA                                                                                           Viale Lamberti (area ex- Saint Gobain - Palazzo Provincia

                                                                                                     81100 - Caserta

OGGETTO: Rinnovi Decreti Guardie Giurate Volontarie – Tempistica – Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Lex 241/90 e

successive modificazioni.

Egr. Dott. Costagliola

ci giungono, da più parti, voci insistenti su impropri procedimenti di verifica e gestione di taluni atti amministrativi che si protraggono nel tempo senza alcuna, apparente, giustificazione sotto il profilo giuridico. Tali fatti, se veritieri, non possono che essere cagione di un mal costume radicato nel nostro sistema sociale e causa di indebiti comportamenti omissivi. Ci viene segnalato, infatti, che circa duecento decreti di rinnovo a G.G.V.V. (di diverse Associazioni Venatorie) giacciono inerti negli uffici preposti, ormai da tempo immemore, senza alcuna soluzione di continuità.

Un caso per tutti. Il giorno 24/06/2010 la Segreteria Provinciale della Libera Caccia di Caserta presentava istanza di rinnovo del decreto, in materia ittica, del Sig. Santonastaso Prisco nato a Casagiove (CE) il 20/03/1975 e, nonostante già a settembre 2010 vi fossero pervenute le informative della Questura, a tutt’oggi, inspiegabilmente, ancora non si è provveduto ad adempiere a terminare l’iter amministrativo.

Attendere 12 mesi per il rinnovo di un decreto a G.G.V. Ittica ci sembra, sinceramente troppo.

A tale scopo, quindi, le rammentiamo, in base alla legge 241/90 e successive modificazioni, che:

Art. 1 c. 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

Art. 1 c. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 2 c. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Art. 2 c. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

Dal combinato disposto di questi articoli si ricava quindi (è lapalissiano) che:

  • ·l’attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia,…… di trasparenza;
  • ·la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento (senza giustificato motivo);
  • ·la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
  • ·ed il tutto entro e non oltre i novanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nessuna giustificazione per il ritardo, inoltre, può essere addotta per la mancata ricezione e/o ritardo di documentazione da altre pubbliche amministrazioni (ancor di più per il caso riportato in epigrafe, visto che tale documentazione è in vostro possesso da mesi) in quanto l’art. 2 c. 7 statuisce che: “….i termini…..possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.”

Infatti, tale sospensione è applicabile solo per quei fatti, certificazioni, stati o qualità che non siano già conosciuti o conoscibili dalla pubblica amministrazione. Non ci si può, quindi, far scudo con l’inerzia di altro organo statale per non adempiere al proprio dovere. Dura lex sed lex…..trascorsi i fatidici novanta giorni c’è il dovere di adempiere sic stantibus (non fosse altro perché con l’autocertificazione il soggetto richiedente si assume la responsabilità civile e penale di ciò che dichiara).

Vi diffidiamo, quindi, a prendere tutti i provvedimenti necessari ed in eludibili per risolvere questa incresciosa mancanza di operosità e procedere con immediatezza e celerità al disbrigo di quanto sopra esposto.

In mancanza di atti risolutivi, entro trenta giorni dalla ricezione della presente, ci vedremo costretti ad adire l’autorità giudiziaria affinché verifichi se ravvisi in tali comportamenti omissivi estremi di reato.

In attesa di ricevere, da parte vostra, le debite delucidazioni, nei modi e tempi previsti dalla legislazione vigente, vi porgiamo le nostre più sentite

Cordialità.

Palma Campania (NA) Lì 24/06/2011 

Francesco Rosario Simonetti

Coordinatore Regione Campania Partito Caccia Ambiente

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 30 Giugno 2011 17:06 )  

Commenti 

 
0 #1 Giovanni Aiello 2011-07-01 13:21
Bravissimo Francesco, dategli la sveglia a sta gente. Dormono un pò troppo sonni pesanti a mio avviso. Per fortuna noi in prov. di Torino non abbiamo problemi del genere.
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