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A tutti i cacciatori siciliani

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L’inizio dell’attività venatoria in Sicilia oltre al solito entusiasmo ha portato anche tante perplessità frutto di una normativa venatoria incompleta, poco chiara e rattoppata di decreti e sentenze a mai finire.
In questo scenario il cacciatore siciliano difficilmente riesce a districarsi senza incorrere nel dubbio o peggio nell’errore e questo malumore, attraverso varie vie, è stato posto all’attenzione del Partito Caccia Ambiente Sicilia che intende dare una risposta chiara e forse definitiva.

Sappiamo bene tutti quanto sgomento, nelle annate passate, hanno causato in tutti noi le pretestuose sospensioni dell’attività venatoria in Sicilia; parimenti però grande soddisfazione ha dato la schiacciante vittoria di quest’anno dei cacciatori al Tar di Palermo culminata poi con la buona notizia della riapertura alla caccia dei Pantani di Pachino, vicenda in cui il Partito Caccia Ambiente ha avuto un ruolo determinante e fondamentale.
Vittoria quindi ma vittoria cosciente e attenta.
L’entusiasmo non deve confonderci e farci credere che adesso si va a caccia in totale libertà; le regole ci sono e sono sempre più numerose e contorte.
Quattro punti in particolare devono essere oggetto della nostra attenzione.

1. Nell’ordinanza del Tar di Palermo si legge che sulle rotte di migrazione viene fatto un richiamo all’Art.21 comma 2 della Legge 157/92 secondo cui “Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle”. Adesso, presupposto che l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica non ha mai segnalato rotte di migrazione sull’Isola siciliana per i fini di cui al comma 5 dell’art. 1 della L. 157/92 e che il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero dell’Ambiente, a distanza di 17 anni dalla promulgazione della Legge n° 157/92, non hanno fornito nessuna indicazione agli Uffici regionali siciliani, e presupposto anche che all’interno del Decreto n° 634/2009 Dip. I. Serv. XI del 15/04/2009 a punto 26 “CONSIDERATO”, si legge che “non esistono rotte di migrazione obbligatorie ma avviene una migrazione in modo diffuso”, nella peggiore delle ipotesi il divieto di caccia potrebbe essere imposto in una fascia di 500 m. dalla costa, limitatamente alle 3 Direttrici di migrazione degli uccelli citate nel Piano Regionale Faunistico Venatorio, ossia Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle correnti a Messina)......Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese)...... Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello)” , sempre che vengano debitamente tabellate (Rif. Sicilianacaccia).
2. Per quanto concerne le Zps il calendario venatorio 2009/2010 rimanda alla disciplina prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009 che stabilisce i criteri minimi di cacciabilità in detti territori prevedendo tra i divieti l’effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, ciò significando che per le altre specie, e con qualche eccezione, la caccia in detti territori si apre il 20 Settembre. Tuttavia però un Decreto regionale del 31 Agosto scorso, adempiendo alle disposizioni sopra citate del Tar di Palermo, prevede che nelle Zps che insistono sulle rotte di migrazione l’attività venatoria inizierà il 1 Ottobre; nessuna specificazione viene fatta circa l’individuazione di dette aree e anche le ripartizioni faunistico venatorie appaiono spaesate. Secondo l’interpretazione più plausibile, anche qui, entrando in gioco la differenza tra direttrici di migrazione e rotte di migrazione appare possibile e auspicabile l’indicazione dell’Assessorato di un divieto specifico in specifiche aree altrimenti non si spiegherebbe la precisazione fatta dalla stessa amministrazione nel già citato Decreto del 31 Agosto dove all’Art. 4 narra: “ Nell'Ambito Territoriale di Caccia di TP3( Isole Egadi), per buona parte rappresentato da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione, l'attività venatoria è consentita a partire dal 1°ottobre 2009.” Se è pur vero che ignoranza iuris non escusant è anche vero che la legge deve mettere il cittadino nelle condizioni di conoscerla senza che artifizi normativi, omesse menzioni, rinvii legislativi e sospette precisazioni assessoriali possano creare quel minestrone regolamentare che si risolve poi di fatto in un vuoto normativo. Ad oggi senza una specifica menzione chiarificatrice nessuno può obbiettare che nelle Zps la caccia non si apra il 20 Settembre. Sarebbe divertente scoprire che qualche accertatore avesse la spavalderia di emettere verbali in merito con la presunzione di avere le idee più chiare delle locali Ripartizioni Faunistiche e forse perfino dell’Assessorato.
3. Circa l’uso del furetto, questo è consentito dal 20 Settembre al 30 Novembre ad esclusione degli anfratti lavici dell’Etna dove è consentito dal 3 Settembre al 12 Dicembre. Le pendici dell’Etna coprono un territorio molto vasto e difficilmente una buca in tale territorio può essere qualificata diversamente da anfratto lavico a meno che non si tatti di terra. Fate valere questa considerazione!
4. Nei Pantani della Sicilia Sud Orientale, aperti alla caccia dopo una lunga battaglia di Caccia Ambiente e alcune autorevoli Associazioni, l’attività venatoria è consentita dal 15 Ottobre al 31 Gennaio, ma questa specificazione non riguarda tutta la selvaggina ma solo gli anatidi; pertanto appare possibile, senza che intervenga smentita in merito, poter cacciare le altre specie consentite come ad esempio il Beccaccino o la Folaga che non sono anatidi e quindi non rientrano nei previsti limiti temporali 15 Ottobre/31 Gennaio ma seguono le alte limitazioni dovute la calendario venatorio e al regime venatorio che ricade nelle Zps. Tuttavia questa circostanza non deve creare in qualcuno delle aspettative di rivalsa o vendetta che attraverso un raggiro dell’ostacolo portino ad una attività di caccia anomala e non auspicabile in questi Pantani. Difatti se pur è che vero tutti confidiamo nell’onestà e nella sportività dei cacciatori della zona, altrettanto vero che sempre atavicamente la madre dei cretini è sempre incinta e sarebbe spiacevole che lo sparo inconsulto e illegale di uno stolto causi a danno di tutti la rottura di un equilibrio già labile che ha consentito la riapertura dei Pantani. Un gesto stupido oggi potrebbe dare lo spunto domani agli animalisti per chiedere e ottenere una nuova chiusura dei Pantani. Per le Folaghe si può anche aspettare!


L’incertezza normativa crea terreno fertile per tutte le interpretazioni, anche quelle a nostro svantaggio e chi le contesta in buona fede spesso ricorre nell’errore non voluto e indotto.
Questo è uno dei motivi per cui è opportuno esporre chiaramente le proprie ragioni e scusanti pretendendo che vengano annotate poi tra le dichiarazioni che possono essere inserite in un eventuale e scongiurato verbale. Non dichiarare nulla o peggio non firmare il verbale sono errori che poi in sede processuale ci portano uno svantaggio non di poco conto.

Solo noi possiamo aiutare noi!


Partito Caccia Ambiente
Delegazione Sicilia
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 25 Febbraio 2011 14:44 )  

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