N. 00730/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01214/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, proposto da:
Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi legali raprresnetanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
-la Presidenza Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore;
-l’ Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-A.S.C.N. Assosciazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
-Partito Politico Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatario 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):
a) autorizza l'attività venatoria "dal 3" settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus}. Tortora (Streptopelia turtui), Merlo (Turdus menila) e Colombaccio (Columba palumbus),
b) autorizza la caccia alla Lepre italica [Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;
e) autorizza la caccia alla Beccaccia {Scolopax rusticola) per tré mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;
d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare fa caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'ari. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;
e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;
f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.l.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S) ;
2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.l.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che ai sensi dell’art.18 co.2 L157/1992 le Regioni, previo parere dell’ISPRA (già INFS) possono modificare -in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali- i termini del prelievo venatorio previsto dal precedente comma 1 art.18 cit., che vanno comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato allo stesso comma;
Visto il provvedimento impugnato;
Visto il parere dell’ISPRA del 1/4/2009;
Considerato che rispetto alla Tortora (Treptopelia turtur), Merlo (Turdus Merula), Colombaccio (Columba palumbus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) l’ISPRA ha espresso parere favorevole all’anticipato prelievo limitatamente a sole 4-5 mezze giornate e che sul punto appaiono plausibili le considerazioni dell’Amministrazione sulla obiettiva impossibilità di controllo nei termini indicati dal parere cit.;
Considerato quanto controdedotto dalle parti resistenti in ordine al prelievo della Lepre italica (Lepus corsicanus), siccome il periodo di prelievo –rispetto a quanto già previsto con i CC.VV. degli anni precedenti- risulta oggi ridotto in termini temporali e territoriali (essendo esclusi alcuni comuni della provincia di Siracusa);
Considerato inoltre che, per quanto attiene alla Beccaccia (Scolopax rusticola), i periodo di prelievo previsto dall’art.18 co.1 lett. b) và dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
Ritenuto altresì che il provvedimento impugnato non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92, per cui in parte qua, nei limiti anzidetti, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile e va quindi accolta la domanda di sospensione del primo provvedimento impugnati con il ricorso in epigrafe;
Considerato altresì che non sussistono i presupposti per giustificare la proposizione di questioni di legittimità costituzionale già in fase cautelare, impregiudicata ogni valutazione propria nel giudizio di merito, anche in ordine alle eccezioni delle parti resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del primo provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2009
IL SEGRETARIO










